venerdì 6 giugno 2014

Compensi da diritto d'autore: lo scrittore è obbligato ai contributi INPS?

In questo periodo di tasse e balzelli vari mi sorge spontanea una domanda: ma uno scrittore sulle cui royalties già sono state fatte le trattenute di legge dall'editore e paga le tasse con Unico, deve anche assoggettarsi ai contributi Inps pure essendo senza cassa e cioè versare la sostanziosa aliquota del 27,72 %?
Molti di voi se lo chiederanno, ebbene ho trovato la risposta all'annosa questione. Citerò la fonte INPS dell'articolo di Mario Banfi in
http://www.mysolutionpost.it/archivio/lavoro/2014/01/contributi-inps-diritto-dautore.aspx :

"La risposta fornita dall’Inps, in prima istanza, ha fatto balzare sulla sedia più di un autore, copywriter o fotografo amatoriale. Sì, l’obbligo sussiste, e i contributi vanno pagati! L'ha comunicato l’Istituto con il Messaggio 14712 del 18 settembre 2013. Due mesi dopo, però, ha fatto marcia indietro e ha fornito, con il Messaggio 19435 del 28 novembre 2013, una revisione delle linee guida già tracciate. La risposta definitiva (si spera) è, invece, “no”. Non è obbligatorio!
Un lavoratore senza cassa privata, non iscritto al Fpls, se scrive un’opera musicale, teatrale o un romanzo, per fare esempi semplici, non ha alcun obbligo contributivo. Il diritto d'autore, disciplinato dal Codice Civile (artt. 2575-2583) e dalla L. 633 del 22 aprile 1941, non incrocia cioè la normativa previdenziale. L'obbligo di Iscrizione alla Gestione separata Inps, oltre a chi produce redditi di lavoro autonomo, infatti sussiste (ex art. 50, comma 1, lett. c)-bis del Tuir) in capo a chi ha redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, come i collaboratori continuativi, ma con retribuzione definita su base "periodica", non in base alla cessione del diritto d'autore.
Lo sfruttamento economico del diritto d'autore (regolato dalla lettera b) dell’art. 53, comma 2 del Tuir), al contrario, non ricade sotto le tipologie di redditi che definiscono gli autori come lavoratori autonomi obbligati a iscriversi alla Gestione Separata (ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995)."
I


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